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Nuovi forfettari 2016 PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Martedì 09 Febbraio 2016 09:04

 

Oggetto: NUOVO REGIME FORFETTARIO 2016

La Legge di Stabilità per il 2016 ha soppresso a far data dal 1° gennaio 2016 il regime dei minimi (che rimane però utilizzabile, fino alla relativa scadenza naturale ovvero sino al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età per coloro che lo abbiano correttamente optato entro il 31/12/2015) ed ha apportato diverse modifiche al regime forfettario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014. Nel seguito affronteremo tali novità iniziando dalla principale.

 

Modifiche ai coefficienti di redditività e al limite dei ricavi

Il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività variabile in funzione del codice attività.

La principale modifica riguarda per l’appunto l’aumento del limite dei ricavi relativi ai diversi gruppi di attività, i coefficienti nella nuova formulazione sono i seguenti:

Gruppo

Codice attività ATECO 2007

Coefficiente redditività

Limite ricavi/fatturato in euro

Industrie alimentari e delle bevande

(10 - 11)

40%

45.000

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40%

50.000

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

(47.81)

40%

40.000

Commercio ambulante di altri prodotti

(47.82 - 47.8)

54%

30.000

Costruzioni e attività immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

86%

25.000

Intermediari del commercio

(46.1)

62%

25.000

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(55 - 56)

40%

50.000

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

78%

30.000

Altre attività economiche

(da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

67%

30.000

Altre modifiche sono state introdotte in merito alle cause di accesso e preclusione.

Requisiti di accesso

Nella versione attuale i requisiti di accesso, con riferimento all’anno di imposta precedente, prevedono che il contribuente:

·           non abbia conseguito ricavi ovvero abbia percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti specifici dettati dalla norma, diversi a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata;

·           abbia sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e collaboratori (anche a progetto) compresi gli utili da partecipazione e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60, Tuir;

·           il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superi i 20.000 euro (esclusa l’Iva in acquisto anche se non detratta). Restano in ogni caso esclusi dal calcolo i beni immateriali.

 

Æ

Con la nuova formulazione del regime la fuoriuscita dallo stesso in caso di superamento del limite stabilito per categoria non avverrà mai in corso d’anno ma sempre dal successivo periodo di imposta.

 

Cause di preclusione

Il regime forfettario è invece precluso:

·           ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito,

·           ai non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto,

·           ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuino cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi,

·           ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per un importo eccedente i 30.000 euro (l’importo diviene irrilevante nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro).

Il regime forfettario “start up

La finanziaria 2016 ha poi introdotto anche un particolare regime di tassazione per i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

  • mancato esercizio, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • esercizio di attività che non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione;
  • prosecuzione di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

In tal caso il contribuente potrà applicare una aliquota sostitutiva dell’Irpef, comprese le addizionali, e dell’Irap (l’Iva non è dovuta) nella misura del 5% per i primi 5 anni e del 15% dal sesto.

Tale imposta sostitutiva troverà applicazione anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime forfettario.

 

Æ

Il contribuente che ha aperto la partita Iva come minimo potrà utilizzare il regime agevolato per 5 anni e, se alla scadenza ha meno di 35 anni, potrà applicarlo sino al compimento del 35esimo anno di età, questo non è possibile per il regime “forfettario start up”, che trova applicazione per 5 anni, non essendo stata riproposta in tale regime alcuna estensione.

 

Riduzione contributiva

In merito all’aspetto previdenziale la finanziaria ha modificato il comma 77, L. 190/2014 disponendo che il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.

Di conseguenza, i contribuenti che apriranno una partita Iva per lo svolgimento di un’attività di impresa dovranno versare un minimale ridotto del 35% (quindi non si applicherà più il minimale Inps previsto in precedenza per artigiani e commercianti in regime ordinario) più la quota proporzionale calcolata sul reddito determinato a forfait.

 

Cordiali saluti.

Carla Lupotti.

 
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