Superammortamenti 2016 |
Scritto da Administrator |
Venerdì 05 Febbraio 2016 18:12 |
Oggetto: I “SUPER AMMORTAMENTI” PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali la Legge di Stabilità prevede un’agevolazione che consente una maggiore deduzione del costo sostenuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi. Tale previsione si presenta già da subito più interessante rispetto alle ultime agevolazioni “Tremonti”, in quanto non vi sono particolari limitazioni circa i beni agevolabili (gli immobili sono comunque esclusi) e non vi è la necessità di fare raffronti con gli investimenti realizzati nel passato (quindi ogni bene acquistato, che rispetti i requisiti, dà diritto ad un beneficio fiscale). Da notare che non vi è un alcuna disposizione che colpisca le dismissioni: se un bene agevolato viene ceduto, semplicemente cessa di dare il vantaggio fiscale, nel senso che, non essendo più stanziati ammortamenti, non vi sarà alcun ulteriore bonus da beneficiare.
Il funzionamento dell’agevolazione L’articolo 1, comma 91 stabilisce che: “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.” In altre parole, possiamo affermare quanto segue:
Per esplicita previsione normativa il beneficio interessa le imposte sui redditi, quindi sia l’Irpef che l’Ires.
I beni agevolabili Dal punto di vista oggettivo, ossia per l’individuazione degli investimenti agevolabili, occorre osservare che l’agevolazione riguarda solo i beni materiali (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.) e che siano strumentali (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita). La norma richiede che l’aliquota di ammortamento del bene sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.
Sono invece quindi esclusi dal bonus:
La norma nulla dice al riguardo, ma pare possibile riconoscere l’agevolazione anche ai beni costruiti in economia, ossia quelli realizzati dalla stessa impresa.
La norma richiede che, per beneficiare dell’agevolazione, i beni strumentali siano nuovi. In attesa di indicazioni sul punto, per il requisito della novità pare lecito riferirsi ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia in merito all’agevolazione “Tremonti”, secondo la quale si considerano beni nuovi, in particolare:
Soggetti interessati Sotto il profilo dei soggetti che possono beneficiare del bonus, va notato che questo viene riconosciuto:
Il periodo agevolato Viene fissata una finestra temporale entro la quale occorre realizzare l’investimento: relativamente all’ambito temporale di applicazione la norma è chiara nell’affermare che l’agevolazione compete per i beni acquisiti nell’intervallo temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, ricordando che:
Autovetture La norma agevolativa interviene anche in merito alla deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli automezzi di cui all’articolo 164, lettera b), Tuir (ossia quelli ad uso promiscuo, caratterizzati dalla presenza un tetto superiore al costo fiscalmente rilevante). Focalizzando l’attenzione sulle autovetture, l’agevolazione si applica non direttamente sulle quote di ammortamento o sui canoni, bensì incrementando del 40% la soglia massima di costo fiscalmente rilevante per gli automezzi di cui alla lettera b), articolo 164, ossia:
Su tali nuove soglie si calcola la percentuale di ammortamento, alla quale applicare le percentuali di rilevanza, rispettivamente del 20% e del 80%. Il beneficio appena descritto interessa anche i beni in leasing, posto che nel calcolo del canone deducibile occorre tenere in considerazione il limite massimo di rilevanza fiscale del bene. Per quanto riguarda i veicoli
si applicano le regole previste per gli altri beni strumentali, ossia l’incremento del 40% il costo di acquisizione, su cui calcolare gli ammortamenti.
Plusvalenze e manutenzioni Va evidenziato, infine, come L’incremento del costo fiscale del bene abbia effetto solo su ammortamenti e canoni di leasing, mentre non avrà alcuna rilevanza nel calcolo di plusvalenze e minusvalenze in sede di cessione del bene. Quando il bene sarà ceduto occorrerà calcolare plus e minus come se la presente disciplina non fosse esistita. Allo stesso modo, l’incremento del costo fiscale del bene non ha alcun effetto neppure sul calcolo del plafond per la deduzione delle spese di manutenzione e riparazione. |