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Contributi INPS per soci di Srl commerciali PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Venerdì 04 Settembre 2015 13:36

 

Oggetto: CONTRIBUTI INPS PER SOCI DI SRL COMMERCIALI

 

Interessanti spunti per l’obbligo di contribuzione Inps a carico dei soci di Srl commerciali giungono dalla lettura della sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila (n.752 del 25 giugno 2015).

Di seguito ne diamo conto, anticipando che:

1)      di parere completamente diverso è l’Inps;

2)      per quanto a nostra conoscenza, trattasi di una prima pronuncia esplicita sul tema;

3)      appare probabilmente prematuro ipotizzare strategie tese alla sospensione dei pagamenti o alla richiesta di rimborso di quanto in passato versato.

Sulla scorta di queste premesse, vediamo il contenuto della sentenza.

 

I soci di Srl commerciale ed il parere dell’Inps

La vicenda sulla quale si contendeva nel giudizio riguarda la necessità di assoggettare a contribuzione Inps l’astratta quota di reddito di impresa che viene idealmente imputata ad un soggetto per il solo fatto di essere socio di una Srl commerciale.

Ci riferiamo ad una astratta quota di reddito, per il semplice fatto che:

  • la Srl produce reddito di impresa;
  • il socio non ricava, per il semplice fatto di detenere la partecipazione, alcun reddito;
  • il socio, casomai, produrrà redditi di capitale nel momento in cui dovesse incassare dei dividendi dalla società.

A parere dell’Inps, su tale quota di astratto reddito sono dovuti i contributi.

La Legge n.384/92 prevede che " … l'ammontare del contributo … è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono".

Secondo la chiave di lettura proposta dall’Istituto (nelle proprie circolari e nelle difese nella causa in commento), quando il Legislatore si riferisce alla "totalità dei redditi di impresa denunciati" si riferisce in modo atecnico alla categoria di reddito prodotta, non essendovi (diversamente) ragione per avere così formulato la norma.

Quindi, per essere ancor più chiari, i contributi previdenziali dovuti dai soggetti aventi tutti i requisiti ex lege per essere iscritti alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi (qui si intendono per tali artigiani e commercianti) debbono essere calcolati non solamente sul reddito prodotto dall'attività commerciale o artigiana che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche su tutti gli altri eventuali redditi di impresa conseguiti dal contribuente nel periodo fiscale di riferimento, senza distinzione tra redditi di impresa (cioè derivanti da partecipazione a società di persone di natura commerciale) e redditi di capitale (cioè derivanti da partecipazioni a società di capitali con personalità giuridica).

 

Il parere della Corte d’Appello de L’Aquila

Fortunatamente, tale chiave di lettura viene completamente rigettata nella citata sentenza, per le seguenti motivazioni:

  • l'articolo 6 Tuir propone una precisa classificazione delle tipologie di reddito, differenziando in modo netto i redditi di impresa (o di partecipazione, ad esempio in una società di persone) da quelli di capitale. Pertanto, non attribuire rilevanza a tale distinzione significa allontanarsi in modo evidente ed ingiustificato dalle prescrizioni normative;
  • il rapporto previdenziale non può prescindere dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo (per autonomo, intendiamo sempre artigianale o commerciale), che giustifichi la tutela corrispondente. Se così non fosse, ogni conferimento di capitali in società esercente attività di impresa dovrebbe comportare l'inserimento del reddito corrispondente nell'imponibile contributivo;
  • esistendo il presupposto per l’iscrizione (circostanza imprescindibile), la norma indica espressamente quale sia l'imponibile da assoggettare a contribuzione previdenziale, individuandolo nei redditi dichiarati nel quadro RH del modello Unico che reca l'intitolazione "redditi di partecipazione in società di persone e assimilate". Diversamente, mai si cita la astratta quota di reddito derivante dalla partecipazione in una società di capitali;
  • la Corte Costituzionale (sentenza n.354/01) ha affermato la legittimità della Legge n.384/92, nella parte in cui discrimina la posizione del socio di società di persone (che paga i contributi sul reddito di impresa imputato) da quella del socio di società di capitali. Se fosse vera la chiave di lettura proposta dall’Inps, non vi sarebbe stato motivo di scomodare la Corte Costituzionale per giustificare la differente impostazione.

 

Possibili evoluzioni e conclusioni

Alla luce di quanto sopra, è stato chiesto a gran voce all’Inps di revocare in modo ufficiale le circolari nelle quali si sostiene la posizione contrastata dalla Corte d’Appello; al momento, tuttavia, non si hanno notizie in merito a tale cambio di rotta.

Conviene, allora, mantenere monitorata la vicenda nell’attesa di chiarimenti ufficiali.

Solo quando vi sarà una posizione consolidata, lo Studio analizzerà le posizioni dei Sigg. ri clienti per valutare l’opportunità di sospendere i versamenti (ove effettuati) e di attivare, se del caso, istanze di rimborso.

Ovviamente, nella gestione di eventuali pratiche contenziose già pendenti, si terrà conto della pronuncia qui commentata.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

 
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