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Tracciabilità del trasporto merci su strada PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Mercoledì 10 Dicembre 2014 18:31

Oggetto: OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ PER OGNI OPERAZIONE NELLA FILIERA DEL TRASPORTO MERCI SU STRADA

 

 

Come sappiamo alcuni giorni fa è stato convertito in legge il D.L. n.133 del 12 Settembre 2014, noto come Sblocca Italia. In sede di conversione è stato aggiunto l’articolo 32-bis che contiene importanti disposizioni sull’autotrasporto.

In particolare il comma 4 del citato articolo prevede che:

"Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al D.L. n.286/05, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell’art.51, co.1D.Lgs. n.231/07, e successive modificazioni".

La norma, che si riferisce al solo trasporto merci ed in particolare su strada e all’intera filiera del trasporto,

interessa di fatto:

  • l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi;
  • l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale in territorio italiano;
  • il committente;
  • il caricatore (ovvero colui che consegna la merce al vettore curando la sistemazione delle merci sul veicolo);
  • il proprietario della merce (non sempre corrispondente al committente);

e prevede che:

 

ogni pagamento di corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto merci su strada debba essere effettuato esclusivamente con strumenti tracciabili con esclusione del contante, indipendentemente dalla cifra.

 

La norma prevede poi che per le violazioni si applica l’art.51, co.1 D.Lgs. n.231/07, Decreto Antiriciclaggio.

In tal modo il Legislatore ha stabilito che i soggetti cui è delegato il controllo antiriciclaggio, come regolato dalla apposita norma debbano, avuta notizia del pagamento in contanti procedere alla relativa segnalazione al MEF nei trenta giorni, con la conseguenza, in caso di mancata segnalazione, della sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 
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