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Autotrasportatori costo carburante PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Lunedì 14 Marzo 2011 16:22

Oggetto: AUTOTRASPORTO: PESANTI CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE IN FATTURA DEI COSTI MINIMI DEL CARBURANTE

 Si ricorda che con l’art.83-bis del D.L. n.112/08 sono state dettate importanti disposizioni operative riguardanti il mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi.

In particolare è stato introdotto il principio secondo cui, qualora le imprese di autotrasporto si trovino a subire aumenti dei propri costi dovuti alle variazioni di prezzo del carburante, hanno diritto di chiedere al mercato, e cioè alla committenza, di farsi carico di questi maggiori oneri.

Un’altra importante novità consiste nell’introduzione di una disposizione secondo cui i tempi di pagamento dei corrispettivi dei servizi di trasporto devono essere definiti, salvo diverso accordo, in 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni, il vettore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all’art.5 del D.Lgs. n.231/02.

 Procedura per determinare il costo del carburante

La procedura inizia dal costo medio mensile del carburante per chilometro di percorrenza, determinato in funzione dell’incidenza percentuale prestabilita in funzione della massa complessiva dei veicoli.

La percorrenza effettiva conduce alla determinazione dei costi minimi che il committente è tenuto a riconoscere al vettore per ogni prestazione di trasporto.

L’unica eccezione, come si vedrà in seguito, è l’ipotesi in cui il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta.

Il costo medio del carburante per chilometro è determinato mensilmente, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, da parte dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto. In attesa della sua operatività è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, previa intesa con le associazioni dei vettori e dei committenti ed avvalendosi dei dati disponibili, pubblica nel proprio sito internet i valori medi.

La formula per determinare il costo minimo della prestazione di trasporto è la seguente:

(n° km percorsi) x (costo medio carburante €/km) : 30 (20 o 10) x 100

 

ESEMPIO

 

CONTRATTI NON IN FORMA SCRITTA

}       Massa complessiva del veicolo = 25 tonnellate

}       viaggio considerato = Km 1.200

}       Costo medio gasolio € 0,233/km (ultima rilevazione disponibile mese di febbraio 2010 disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico)

}       Costo totale gasolio € 279,60 (1.200 x 0,233)

}       Il costo totale del gasolio, pari a € 279,6, costituisce il 22,50% del valore minimo imputabile alla prestazione; pertanto l’importo minimo totale sarà pari a:

€ 279,6 : 0,225 = € 1.242,67 + IVA

 Contratto di trasporto stipulato in forma scritta

Qualora il contratto di trasporto tra committente e vettore sia stipulato in forma scritta (è tale se rispetta i requisiti previsti dall’art.6, del D.Lgs. n.286/05), lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, deve evidenziare, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L’importo da evidenziare nel contratto o nella fattura corrisponde al prodotto del costo chilometrico determinato nel mese precedente a quello di esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.

In presenza di contratto scritto, quindi, non opera la nuova disposizione di cui all’art.83-bis, secondo cui il predetto ammontare, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore, costituisce la base per determinare il corrispettivo minimo applicabile alla prestazione. Pertanto, il corrispettivo relativo alla prestazione di trasporto, in deroga alle nuove disposizioni, può essere liberamente determinato sulla base di accordo tra le parti.

Resta invece obbligatoria la sola evidenziazione del predetto ammontare nel contratto o nella fattura.

Contratto di trasporto non stipulato in forma scritta

Qualora il contratto di trasporto di merci tra committente e vettore non sia stipulato in forma scritta (così come precedentemente definita), la fattura emessa dal vettore deve evidenziare, ai soli fini civilistici ed amministrativi, la parte del compenso dovuto dal mittente corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Diversamente dai contratti scritti, questi elementi costituiscono obbligatoriamente la base per la determinazione dei costi minimi della sicurezza relativi alle prestazioni di trasporto, a norma dell’art.83-bis del D.L. n.112/08.

Indicazione in fattura di un compenso inferiore

In base al co.8 del citato art.83-bis, qualora la parte di corrispettivo diversa dalla quota relativa al costo del carburante, sia stata indicata per un importo inferiore a quello stabilito, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza.

Se il contratto non è stipulato in forma scritta l’azione del vettore si prescrive decorsi 5 anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto.

Se il contratto è stipulato in forma scritta l’azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell’art.2951 del c.c..

 Domanda di ingiunzione del pagamento

In relazione all’ipotesi di cui al co.8, se il committente non provvede al pagamento entro i 15 giorni successivi, il vettore può proporre, entro gli ulteriori successivi 15 giorni, a pena di decadenza, domanda d’ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell’art.638 del codice di procedura civile.

 Sanzioni

La violazione dei predetti obblighi comporta - si ritiene sia per il committente che per il vettore - pesanti sanzioni e in particolare:

–      l’esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;

–      l’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

 Va ricordato che non si dà luogo all’applicazione delle predette sanzioni nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico. Il ricorso a questa disposizione si ritiene che sia legittimo sia in presenza di contratto di trasporto scritto che in caso di contratto non stipulato in forma scritta.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

   

 
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