Contabilità |
Scritto da Carla Lupotti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì 07 Marzo 2011 11:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentili clienti questa circolare intende ricordare alcune normative per chi tiene la contabilità ordinaria al fine di evitare l'insistenza di errori dovuti ad un ricordo errato della normativa o alle variazioni della stessa. Vi pregherei inoltre di prestare assoluta attenzione al primo trafiletto di questa circolare le compensazioni in F24 di crediti Erariali dal 1 gennaio 2011 non si può più fare. Oggetto: COMPENSAZIONI IN F24 DI CREDITI ERARIALI A decorrere dal 1/1/2011 è vietata la compensazione in F24 dei crediti erariali fino a concorrenza dei debiti di ammontare superiore a 1.500,00 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali sia scaduto il termine di pagamento. Le sanzioni, in caso di violazioni del divieto, sono il 50% della somma indebitamente compensata. "NUOVI" ELENCHI CLIENTI/FORNITORI L'art. 21 del D.L. 78/2010, al fine di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in materia di IVA, ha introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 €. Inoltre con provvedimento 22.12.2010, sono individuati i soggetti obbligati (tutti i soggetti passivi ai fini IVA), le operazioni interessate (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese o ricevute: rilevanti ai fini IVA/documentate da fattura ovvero scontrino o ricevuta fiscale), i dati da riportare nonchè le modalità e i termini di presentazione della comunicazione in esame. in fase di prima applicazione dell'adempimento sono escluse dalla comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate da scontrino fiscale/ ricevuta fiscale effettuate fino al 30 aprile 2011. La comunicazione va presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. La comunicazione va trasmessa telematicamente o direttamente dal contribuente o tramite un professionista abilitato Per il 2010 la comunicazione va effettuata entro il 31.10.2011 solo per le operazioni documentate da fattura di importo maggiore o uguale a €. 25.000,00 Si rammenta che in caso di omessa comunicazione o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri la sanzione sarà da €. 258,00 a €. 2.065,00. ATTENZIONE A CHI EMETTE SCONTRINI E/O RICEVUTE FISCALI IN QUESTO CASO DAL 2011 SARA' NECESSARIO FARSI RILASCIARE I DATI DELL'ACQUIRENTE NEL CASO VENGANO EMESSI SCONTRINI FISCALI E/O RICEVUTE FISCALI SUPERIORI A €. 3.000,00. Oggetto: AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI Anche il prossimo 31 dicembre 2010, i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi “meccanografici” dovranno effettuare la stampa dei registri contabili oltre all’aggiornamento e sottoscrizione del libro Inventari. Dovranno essere aggiornati:
In particolare il Registro dei beni ammortizzabili:
Le modalità da seguire per l’aggiornamento sono:
Per il libro giornale e per quello degli inventari è dovuta l’imposta di bollo nella misura di € 14,62 per ogni 100 fogli; se i libri si riferiscono ad un soggetto Irpef la marca è di € 29,24. Le società di capitali devono anche versare la tassa di concessione governativa. Se dal precedente periodo residuano pagine è possibile utilizzarle senza alcun pagamento.
(*) La Tassa di CC.GG. non è dovuta per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata in virtù di uno specifico esonero. Si ritiene opportuno segnalare anche la necessaria verifica sullo stato di aggiornamento dei libri sociali quali il libro delle decisioni dei soci ed il libro delle decisioni degli amministratori. Oggetto: INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO Come ogni anno al 31 dicembre le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti. La valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra le reali giacenze di magazzino e le risultanze contabili e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell’impresa che presso i depositi e le unità locali ma anche le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione). Non rientrano, invece, nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione). La merce in viaggio, se di proprietà dell’impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.
Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti il costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari (per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione), al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili). Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/10, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate. Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.
Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI Ricordiamo a tutte le società che hanno assegnato compensi al proprio organo amministrativo che la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla effettiva erogazione
Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.
È bene assicurarsi di avere la riprova dell’effettiva movimentazione finanziaria; in relazione a tale argomento, ricordiamo che:
In relazione al pagamento delle ritenute d’acconto e dei contributi Inps, ricordiamo infine che: Va infine rammentato di porre attenzione ad ulteriori aspetti: 1. i compensi erogati debbono essere opportunamente stabiliti dall’assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso sino a nuova decisione); 2. una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari – amministratori - soci potrebbero generare problemi di “incasso giuridico”, vale a dire la tassazione in capo all’amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia. Oggetto: GESTIONE DELL’AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE Tra le diverse soluzioni per la gestione delle autovetture aziendali vi è quella di concedere la vettura in uso al dipendente; tale soluzione si distingue in diverse forme, ciascuna delle quali è interessata da un diverso trattamento fiscale:
La fattispecie più diffusa è certamente la terza (uso promiscuo) anche in ragione degli innegabili vantaggi fiscali che ne derivano:
Al riguardo, si deve ricordare che il benefit effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto degli addebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore (il datore di lavoro chiede al dipendente di pagare una determinata somma per l’utilizzo privato del mezzo); tali riaddebiti possono essere alternativamente:
È importante ricordare che in base a quanto previsto dalla C.M. n.326/E/97 tali addebiti devono avvenire (quindi, se fatturati, la fattura deve essere emessa fattura e deve risultare altresì pagata) entro la fine del periodo d’imposta.
Iva Qualora il veicolo sia acquistato dal datore di lavoro e concesso in uso promiscuo al dipendente senza l’addebito di un corrispettivo specifico, l’imposta sarà detraibile secondo le ordinarie regole (quindi detrazione nella misura del 40%). Qualora il datore di lavoro abbia scelto la forma dell’addebito al dipendente per l’utilizzo privato attraverso emissione della fattura, se tale addebito avviene per un importo non inferiore alle tariffe prima richiamate (tariffe Aci per il 2010), è consentita l’integrale detrazione dell’Iva inerente sia i costi di gestione che quelli di acquisizione dell’autovettura. È bene ricordare che in caso di benefit trattenuto in busta paga del dipendente, per garantirsi l’integrale detrazione dell’Iva è comunque necessario corrispondere l’Iva su tale importo. Si ricorda, infine, che tale vantaggioso meccanismo di determinazione del benefit è stato modificato di recente dalla L. n.88/09 con la previsione di un decreto che dovrebbe fissare i nuovi parametri (sicuramente meno convenienti di quelli attuali) per la fatturazione dell’addebito al dipendente. A tutt’oggi tale decreto non è ancora stato emanato, pertanto, fino a quel momento, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si continuano ad applicare le regole sopra descritte.
Oggetto: IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI Come ogni anno, l’avvicinarsi delle festività natalizie rappresenta l’occasione da parte di aziende e professionisti per effettuare omaggi nei confronti dei propri clienti, fornitori o dipendenti.
Omaggi di beni che non formano oggetto di produzione o commercio da parte dell’impresa Sono interamente deducibili gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati se di costo inferiore ad € 50,00 (al lordo dell’Iva indetraibile). Nel caso di omaggio di valore unitario superiore ad Limiti di deducibilità previsti dal D.M. 19/11/08
Sotto il profilo Iva, gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore ad € 25,82 scontano la piena detrazione dell’imposta, mentre quelli di valore superiore a € 25,82 sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’Iva. Lo sdoppiamento del limite previsto, rispettivamente, ai fini redditi (€ 50,00) ed ai fini Iva (€ 25,82), rende necessario prestare particolare attenzione alle diverse situazioni che in concreto si possono verificare, soprattutto per effetto generato dall’Iva indetraibile, che come è noto va ad incrementare il costo dell’omaggio ai fini delle imposte dirette.
Spesso il bene acquistato per essere destinato ad “omaggio” consiste in cesti o confezioni di generi alimentari. In questo caso occorre risolvere due questioni:
La corretta soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate è la seguente:
Conseguenze Iva e adempimenti relativi ai beni destinati ad omaggio Nella generalità dei casi, il bene acquistato per essere destinato ad omaggio (penna, calendario, cesto natalizio, ecc.), non è tra quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Questo è vero per coloro che prestano attività di servizi mentre non è sempre vero per coloro che svolgono attività di produzione o commercio di beni (si pensi, ad esempio, ad un rivenditore di televisori, che decide di omaggiare ai propri clienti proprio un televisore). c Beni che non formano oggetto di produzione o commercio da parte dell’impresa Trattandosi di operazione fuori campo Iva, non esiste alcun obbligo per il cedente di emettere fattura per la cessione gratuita. L’unica accortezza da adottare, valida principalmente al fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa da parte del Fisco, è quella di utilizzare un registro degli omaggi o in alternativa emettere un documento di consegna o trasporto (DDT), senza alcuna indicazione del valore dei beni, in cui indicare le generalità del destinatario e la causale del trasporto (“cessione gratuita” oppure “omaggio”). c Beni che formano oggetto di produzione o commercio da parte dell’impresa In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio sono proprio i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda erogante piuttosto che i beni che l’azienda commercializza. Qui, la precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt’altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione ad omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate. Il bene acquistato (o i costi relativi alla realizzazione dello stesso), infatti, quasi sempre vengono sotto il profilo fiscale gestiti come costi inerenti all’attività aziendale e, quindi, interamente deducibili ai fini redditi e interamente detraibili ai fini Iva.
Per documentare l’operazione (la rivalsa dell’Iva non è obbligatoria e ragioni di “eleganza” la sconsigliano) l’impresa può, alternativamente, scegliere di:
Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni Nell’ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell’attività propria dell’impresa:
Omaggi ai dipendenti Nel caso in cui destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa o del professionista, dal punto di vista delle imposte dirette, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. Ciò a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa. Ai fini Iva, invece, occorre svolgere alcune considerazioni: Ü nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, occorre segnalare come vi siano interpretazioni discordanti circa la detraibilità dell’imposta pagata sull’acquisto di tali beni; la tesi ministeriale è, comunque, quella della indetraibilità dell’imposta pagata in sede di acquisto; Ü l’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.). Quindi, l’acquisto dei beni dà sempre origine alla detraibilità dell’imposta in quanto l’impresa non conosce a tale momento la destinazione futura del bene. La successiva cessione gratuita del bene andrà assoggettata ad Iva mediante l’emissione di una fattura con esercizio o meno della rivalsa, oppure, in alternativa, l’emissione di autofattura.
Si riporta di seguito una tavola sinottica che riassume la disciplina più frequentemente applicata, e cioè quella degli omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività tipica dell’impresa.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. |