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Contabilità PDF Stampa E-mail
Scritto da Carla Lupotti   
Lunedì 07 Marzo 2011 11:04

 

            Gentili clienti questa circolare intende ricordare alcune normative per chi tiene la contabilità ordinaria al fine di evitare l'insistenza di errori dovuti ad un ricordo errato della normativa o alle variazioni della stessa.

Vi pregherei inoltre di prestare assoluta attenzione al primo trafiletto di questa circolare le compensazioni in F24 di crediti Erariali dal 1 gennaio 2011 non si può più fare.

 Oggetto: COMPENSAZIONI IN F24 DI CREDITI  ERARIALI

 A decorrere dal 1/1/2011 è vietata la compensazione in F24 dei crediti erariali fino a concorrenza dei debiti di ammontare superiore a 1.500,00 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Le sanzioni, in caso di violazioni del divieto, sono il 50% della somma indebitamente compensata.

"NUOVI" ELENCHI CLIENTI/FORNITORI

L'art. 21 del D.L. 78/2010, al fine di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in materia di IVA, ha introdotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 €.

Inoltre con provvedimento 22.12.2010, sono individuati i soggetti obbligati (tutti i soggetti passivi ai fini IVA), le operazioni interessate (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese o ricevute: rilevanti ai fini IVA/documentate da fattura ovvero scontrino o ricevuta fiscale), i dati da riportare nonchè le modalità e i termini di presentazione della comunicazione in esame.

in fase di prima applicazione dell'adempimento sono escluse dalla comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate da scontrino fiscale/ ricevuta fiscale effettuate fino al 30 aprile 2011.

La comunicazione va presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

La comunicazione va trasmessa telematicamente o direttamente dal contribuente o tramite un professionista abilitato

Per il 2010 la comunicazione va effettuata entro il 31.10.2011 solo per le operazioni documentate da fattura di importo maggiore o uguale a €. 25.000,00

Si rammenta che in  caso di omessa comunicazione o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri la sanzione sarà da €. 258,00 a €. 2.065,00.

ATTENZIONE A CHI EMETTE SCONTRINI E/O RICEVUTE FISCALI IN QUESTO CASO DAL 2011 SARA' NECESSARIO FARSI RILASCIARE I DATI DELL'ACQUIRENTE NEL CASO VENGANO EMESSI SCONTRINI FISCALI E/O RICEVUTE FISCALI SUPERIORI A €. 3.000,00.

 Oggetto: AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI

 Anche il prossimo 31 dicembre 2010, i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi “meccanografici” dovranno effettuare la stampa dei registri contabili oltre all’aggiornamento e sottoscrizione del libro Inventari.

Dovranno essere aggiornati:

 

Soggetti in contabilità ordinaria

Soggetti in contabilità semplificata

Registri Iva

Registri Iva

Registro beni ammortizzabili

Registro beni ammortizzabili

Libro Giornale

 

Libro inventari

 

 In particolare il Registro dei beni ammortizzabili:

  •   se tenuto con modalità meccanografiche, deve essere aggiornato al 31 dicembre 2010;
  •   se tenuto con modalità diverse, dovrà aggiornarsi entro il più breve termine dell’invio del modello Unico (30/09/10).

Le modalità da seguire per l’aggiornamento sono:

 

MODALITÀ DI NUMERAZIONE

Libro/registro meccanografico

Tipo di numerazione

Esempio

Registrazioni periodo

01/01/09 –31/12/09

Libro giornale

Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità

2009/1, 2009/2, 2009/3 ecc.

Libro inventari

Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno. L’indicazione dell’anno può anche essere omessa qualora le annotazioni occupino poche pagine.

2009/1, 2009/2, 2009/3 ecc.

Oppure 1,2,3 … (qualora le annotazioni occupino poche pagine).

Registri fiscali

(Registri Iva acquisti, fatture emesse, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc.)

Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità.

2009/1, 2009/2, 2009/3 ecc.

 

Per il libro giornale e per quello degli inventari è dovuta l’imposta di bollo nella misura di € 14,62 per ogni 100 fogli; se i libri si riferiscono ad un soggetto Irpef la marca è di € 29,24.

Le società di capitali devono anche versare la tassa di concessione governativa.

Se dal precedente periodo residuano pagine è possibile utilizzarle senza alcun pagamento.

 

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Libri/registri

Numerazione

Imposta di bollo

Tassa CC. GG.

Società di capitali

Altri soggetti

Società di capitali (*)

Altri soggetti

Libro giornale

SI

€14,62

ogni 100 pag o frazione

€29,24

ogni 100 pag o frazione

da €309,87 a €516,46

entro il 16 marzo

(ovvero alla costituzione)

Non dovuta

Libro Inventari

SI

€14,62

ogni 100 pag o frazione

€29,24

ogni 100 pag o frazione

da €309,87 a €516,46

entro il 16 marzo (ovvero alla costituzione)

Non dovuta

Registri Iva/II.DD.

SI

Non dovuta

Non dovuta

Non dovuta

(*) La Tassa di CC.GG. non è dovuta per le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata in virtù di uno specifico esonero.

 Si ritiene opportuno segnalare anche la necessaria verifica sullo stato di aggiornamento dei libri sociali quali il libro delle decisioni dei soci ed il libro delle decisioni degli amministratori.
Sempre entro il 31 dicembre 2010 vanno stampati in forma libera anche i mastri (c.d. libro mastro).

 Oggetto: INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

 Come ogni anno al 31 dicembre le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

La valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra le reali giacenze di magazzino e le risultanze contabili e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell’impresa che presso i depositi e le unità locali ma anche le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione).

Non rientrano, invece, nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

La merce in viaggio, se di proprietà dell’impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

 

BENI IN INVENTARIO

BENI PRESSO MAGAZZINO

SI

BENI IN DEPOSITO

SI

BENI PRESSO UNITÀ LOCALI

SI

BENI DI PROPRIETÀ MA PRESSO TERZI

SI

BENI DI PROPRIETÀ ALTRUI PRESSO L’AZIENDA

NO

BENI DI PROPRIETÀ IN VIAGGIO

SI

BENI IN VIAGGIO DI PROPRIETÀ ALTRUI

NO


Nella valutazione del magazzino dovranno essere seguiti alternativamente i metodi del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti il costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari (per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione), al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

 Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/10, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

 Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

 

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

 Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

 Ricordiamo a tutte le società che hanno assegnato compensi al proprio organo amministrativo che la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla effettiva erogazione
(c.d. criterio di cassa).

 

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l’assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l’anno 2010 agli amministratori, ovviamente imputato a Conto economico, andrà verificato che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del 12 gennaio 2011, termine ultimo assegnato dalla norma per considerare l’erogazione di pertinenza fiscale del 2010.

 Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.
Nel caso in cui l’amministratore fosse un professionista e, pertanto, fatturasse il proprio compenso alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31/12/10.

 

Compensi anno 2010

Imputazione a bilancio

Pagamento

Reddito per amministratore

Deducibilità per la società

Amministratore senza partita Iva

(cedolino)

2010

Entro il 31/12/10

Anno 2010

Anno 2010

Entro il 12/01/11

Anno 2010

Anno 2010

Dal 13/01/11

Anno 2011

Anno 2011

Amministratore con partita Iva

(fattura)

2010

Entro il 31/12/10

Anno 2010

Anno 2010

Dall’1/01/11

Anno 2011

Anno 2011

 È bene assicurarsi di avere la riprova dell’effettiva movimentazione finanziaria; in relazione a tale argomento, ricordiamo che:

 

per i pagamenti in contante

 

vale il giorno di erogazione (si presti attenzione ai limiti della normativa antiriciclaggio);

 

 

 

per i pagamenti con assegno bancario

 

vale il giorno di consegna dello strumento (opportunamente datato) al beneficiario;

 

 

 

per i pagamenti con bonifico bancario

 

vale il giorno di effettuazione della operazione.

In relazione al pagamento delle ritenute d’acconto e dei contributi Inps, ricordiamo infine che:

 Va infine rammentato di porre attenzione ad ulteriori aspetti:

1.      i compensi erogati debbono essere opportunamente stabiliti dall’assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso sino a nuova decisione);

2.      una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari – amministratori - soci potrebbero generare problemi di “incasso giuridico”, vale a dire la tassazione in capo all’amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia.

 Oggetto: GESTIONE DELL’AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE

 Tra le diverse soluzioni per la gestione delle autovetture aziendali vi è quella di concedere la vettura in uso al dipendente; tale soluzione si distingue in diverse forme, ciascuna delle quali è interessata da un diverso trattamento fiscale:

 

uso esclusivamente aziendale

 

uso privato

 

uso promiscuo

q

 

q

 

q

il dipendente può usufruire della vet-tura solo nell’ambito della sua attività lavorativa;

 

la vettura è concessa al dipendente affinché questo la utilizzi per le proprie necessità e per quelle della propria famiglia;

 

la vettura è consegnata al dipendente (per la maggior parte del periodo d’imposta, anche non consecutivo e anche a dipendenti diversi) affinché questo la utilizzi sia per le esigenze aziendali che per le esigenze private e della propria famiglia (si ricorda che l’uso promiscuo all’amministratore è soggetto ad una disciplina fiscale del tutto diversa).

 La fattispecie più diffusa è certamente la terza (uso promiscuo) anche in ragione degli innegabili vantaggi fiscali che ne derivano:

 

a fronte di un benefit di modesto ammontare addebitato nella busta paga del dipendente

 

 

Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell’Aci al seguente link: http://www.aci.it/index.php?id=93

Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell’ACI le tariffe valide per il periodo d’imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione del tariffe previste per il 2011.

 

 

 

l’azienda beneficia della deducibilità dei costi nel limite del 90%

 

 

La deduzione al 90% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, ecc), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun tetto parametrato al valore del mezzo (limite che per le auto destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad € 18.076).

 Al riguardo, si deve ricordare che il benefit effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto degli addebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore (il datore di lavoro chiede al dipendente di pagare una determinata somma per l’utilizzo privato del mezzo); tali riaddebiti possono essere alternativamente:

  • trattenuti dalla retribuzione del lavoratore;
  • addebitati tramite fattura e il corrispettivo deve essere assoggettato ad Iva ordinaria. Anche l’Iva addebitata concorre ad abbattere il fringe benefit calcolato in capo al dipendente (es: per azzerare un fringe benefit di € 3.000 è necessario emettere una fattura di € 2.500 + Iva).

È importante ricordare che in base a quanto previsto dalla C.M. n.326/E/97 tali addebiti devono avvenire (quindi, se fatturati, la fattura deve essere emessa fattura e deve risultare altresì pagata) entro la fine del periodo d’imposta.

 

Pertanto, i datori di lavoro che hanno scelto la forma dell’uso promiscuo al dipendente per la gestione di alcuna delle autovetture aziendali e che intendano azzerare il benefit in capo al lavoratore dipendente tramite fattura devono ricordarsi di effettuare l’addebito entro la fine del 2010.

 Iva

Qualora il veicolo sia acquistato dal datore di lavoro e concesso in uso promiscuo al dipendente senza l’addebito di un corrispettivo specifico, l’imposta sarà detraibile secondo le ordinarie regole (quindi detrazione nella misura del 40%).

Qualora il datore di lavoro abbia scelto la forma dell’addebito al dipendente per l’utilizzo privato attraverso emissione della fattura, se tale addebito avviene per un importo non inferiore alle tariffe prima richiamate (tariffe Aci per il 2010), è consentita l’integrale detrazione dell’Iva inerente sia i costi di gestione che quelli di acquisizione dell’autovettura.

È bene ricordare che in caso di benefit trattenuto in busta paga del dipendente, per garantirsi l’integrale detrazione dell’Iva è comunque necessario corrispondere l’Iva su tale importo.

Si ricorda, infine, che tale vantaggioso meccanismo di determinazione del benefit è stato modificato di recente dalla L. n.88/09 con la previsione di un decreto che dovrebbe fissare i nuovi parametri (sicuramente meno convenienti di quelli attuali) per la fatturazione dell’addebito al dipendente. A tutt’oggi tale decreto non è ancora stato emanato, pertanto, fino a quel momento, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si continuano ad applicare le regole sopra descritte.

 

La clientela che intendesse approfondire tale soluzione di utilizzo delle vetture aziendali è invitata a contattare lo Studio per fissare un appuntamento al fine di esaminare la situazione specifica.

 Oggetto: IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI

 Come ogni anno, l’avvicinarsi delle festività natalizie rappresenta l’occasione da parte di aziende e professionisti per effettuare omaggi nei confronti dei propri clienti, fornitori o dipendenti.
La problematica della gestione fiscale (sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva) degli omaggi presenta differenze in relazione a due elementi:

  • la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio, che possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l’omaggio;
  • il soggetto a cui è destinato l’omaggio (soggetto terzo o dipendente).

 Omaggi di beni che non formano oggetto di produzione o commercio da parte dell’impresa

Sono interamente deducibili gli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati se di costo inferiore ad € 50,00 (al lordo dell’Iva indetraibile). Nel caso di omaggio di valore unitario superiore ad
€ 50,00, la deduzione di tali spese sarà, invece, possibile solo nel rispetto dei limiti di deducibilità previsti dal D.M. 19/11/2008 previsti per le spese di rappresentanza, cioè in percentuale rispetto ai ricavi della gestione caratteristica conseguiti nel periodo di imposta. È, quindi, opportuno, procedere separatamente alla contabilizzazione degli omaggi di costo inferiore ad € 50,00 (deducibili) rispetto a quelli di costo superiore ad € 50,00 (rispetto dei limiti D.M. 19/11/08).

 Limiti di deducibilità previsti dal D.M. 19/11/08

 

nel limite dell’1,3%

 

fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;

 

N.B.

La parte di spesa che eccede tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.

 

 

 

 

nel limite dello 0,5%

 

per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;

 

 

 

 

 

nel limite dello 0,1%

 

per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;

 

 Sotto il profilo Iva, gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore ad € 25,82 scontano la piena detrazione dell’imposta, mentre quelli di valore superiore a € 25,82 sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’Iva. Lo sdoppiamento del limite previsto, rispettivamente, ai fini redditi (€ 50,00) ed ai fini Iva (€ 25,82), rende necessario prestare particolare attenzione alle diverse situazioni che in concreto si possono verificare, soprattutto per effetto generato dall’Iva indetraibile, che come è noto va ad incrementare il costo dell’omaggio ai fini delle imposte dirette.  

 

ESEMPIO: Iva indetraibile / costo soggetto alle limitazioni del D.M. 19/11/08

 

Un’impresa omaggia ad un proprio cliente un bene che costa € 42,00 + Iva 20% (€ 8,40): poiché l’imponibile è superiore ad € 25,82, l’imposta è indetraibile e, quindi, deve essere sommata al costo. A questo punto il costo complessivo del bene (€ 50,40) risulta superiore al limite di € 50 e, quindi, la sua deducibilità andrà verificata in base ai limiti previsti dal D.M. 19/11/08.

 

ESEMPIO: Iva indetraibile / costo deducibile

 

Un’impresa omaggia ai propri fornitori n.10 beni - non oggetto di propria produzione o commercializzazione - di valore unitario pari ad € 40,00 + Iva 20% (€ 8,00): poiché l’imponibile è superiore ad € 25,82, l’imposta è indetraibile e, quindi, deve essere sommata al costo.
Essendo però il costo unitario del bene comprensivo di Iva inferiore ad € 50,00 (€ 40,00 +
€ 8,00 = € 48,00) risulta inferiore al limite di € 50 e, pertanto, potrà essere considerato un omaggio interamente deducibile.

 

ESEMPIO: Iva detraibile / costo deducibile

 

Un’impresa omaggia ai propri clienti n.10 beni - non oggetto di propria produzione o commercializzazione - di valore unitario pari ad € 25,00 + Iva 20% (€ 5,00): poiché l’imponibile è inferiore ad € 25,82, l’imposta è interamente detraibile; essendo poi il costo unitario del bene inferiore ad € 50,00 (€ 25,00) potrà essere considerato un omaggio interamente deducibile.

 Spesso il bene acquistato per essere destinato ad “omaggio” consiste in cesti o confezioni di generi alimentari. In questo caso occorre risolvere due questioni:

  • ai fini della verifica del limite come deve essere individuato il “costo” del bene?
  • trattandosi di generi alimentari, per l’acquisto dei quali l’Iva è ordinariamente indetraibile, prevale la natura di “omaggio” o quella di “genere alimentare”?

La corretta soluzione fornita dall’Agenzia delle Entrate è la seguente:

 

il computo dei limiti indicati in precedenza deve essere fatto con riferimento all’entità che rappresenta “l’omaggio” (nel nostro caso il “cesto natalizio”):

 

pertanto, rientreranno nella nozione di “omaggio” anche i singoli generi alimen-tari che compongo il cesto natalizio;

 

 

 

gli omaggi consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.) perdono la loro specifica qualificazione e, quindi, ai fini Iva devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, ecc.):

 

ciò sta a significare che, se tali beni sono destinati ad essere omaggiati e se di valore inferiore ad € 25,82, è possibile detrarre l’imposta sull’acquisto.

 Conseguenze Iva e adempimenti relativi ai beni destinati ad omaggio

Nella generalità dei casi, il bene acquistato per essere destinato ad omaggio (penna, calendario, cesto natalizio, ecc.), non è tra quelli la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Questo è vero per coloro che prestano attività di servizi mentre non è sempre vero per coloro che svolgono attività di produzione o commercio di beni (si pensi, ad esempio, ad un rivenditore di televisori, che decide di omaggiare ai propri clienti proprio un televisore).

c Beni che non formano oggetto di produzione o commercio da parte dell’impresa

Trattandosi di operazione fuori campo Iva, non esiste alcun obbligo per il cedente di emettere fattura per la cessione gratuita. L’unica accortezza da adottare, valida principalmente al fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa da parte del Fisco, è quella di utilizzare un registro degli omaggi o in alternativa emettere un documento di consegna o trasporto (DDT), senza alcuna indicazione del valore dei beni, in cui indicare le generalità del destinatario e la causale del trasporto (“cessione gratuita” oppure “omaggio”).

c Beni che formano oggetto di produzione o commercio da parte dell’impresa

In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio sono proprio i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda erogante piuttosto che i beni che l’azienda commercializza. Qui, la precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt’altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione ad omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate. Il bene acquistato (o i costi relativi alla realizzazione dello stesso), infatti, quasi sempre vengono sotto il profilo fiscale gestiti come costi inerenti all’attività aziendale e, quindi, interamente deducibili ai fini redditi e interamente detraibili ai fini Iva.

 

La conseguenza di tale comportamento si riflette nella successiva gestione “fiscale” dell’omaggio: dal momento che all’acquisto/produzione non si è in grado di stabilire la loro esatta destinazione, la successiva cessione gratuita deve essere assoggettata ad Iva sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

 Per documentare l’operazione (la rivalsa dell’Iva non è obbligatoria e ragioni di “eleganza” la sconsigliano) l’impresa può, alternativamente, scegliere di:

  • emettere una fattura con applicazione dell’Iva, senza addebitare la stessa al cliente/fornitore omaggiato, annotando in modo esplicito nel documento che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell’Iva ai sensi dell’art.18, comma 3 del DPR n.633/72”;
  • emettere un'autofattura in un unico esemplare, specificando che trattasi di autofattura per omaggi (per provare l’inerenza del costo con l’attività di impresa è consigliabile anche l’emissione del DDT);
  • tenere il registro degli omaggi, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno. 

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

Nell’ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell’attività propria dell’impresa:

 

dal punto di vista delle imposte dirette

 

dal punto di vista dell’Iva

q

 

q

la deducibilità del costo sostenuto all’atto dell’acquisto, indipendentemente dal valore unitario del bene, è integrale fino al limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l’importo non risulta più deducibile);

 

vale invece quanto in precedenza affermato per le imprese che omaggiano i propri clienti con beni che non costituiscono oggetto della propria attività.

 Omaggi ai dipendenti

Nel caso in cui destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa o del professionista, dal punto di vista delle imposte dirette, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. Ciò a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa.

Ai fini Iva, invece, occorre svolgere alcune considerazioni:

Ü     nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, occorre segnalare come vi siano interpretazioni discordanti circa la detraibilità dell’imposta pagata sull’acquisto di tali beni; la tesi ministeriale è, comunque, quella della indetraibilità dell’imposta pagata in sede di acquisto;

Ü     l’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.). Quindi, l’acquisto dei beni dà sempre origine alla detraibilità dell’imposta in quanto l’impresa non conosce a tale momento la destinazione futura del bene. La successiva cessione gratuita del bene andrà assoggettata ad Iva mediante l’emissione di una fattura con esercizio o meno della rivalsa, oppure, in alternativa, l’emissione di autofattura.

 

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore ad € 258,23 nello stesso periodo d’imposta (se di importo complessivo inferiore ad € 258,23 sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di € 258,23 comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

 Si riporta di seguito una tavola sinottica che riassume la disciplina più frequentemente applicata, e cioè quella degli omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività tipica dell’impresa.

 

SOGGETTI

TIPOLOGIA

IMPOSTE DIRETTE

IVA

Da soggetti Imprenditori a Clienti/Fornitori

Beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82

Spese per omaggi interamente deducibili

Acquisto: Iva detraibile

Cessione: Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

Beni di costo unitario superiore € 25,82 ma inferiore o pari a € 50

Spese per omaggi interamente deducibili

Acquisto: Iva indetraibile

Cessione: Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

Beni di costo unitario superiore a € 50

Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19.11.08 (art.108 co.2 Tuir)

Da soggetti Imprenditori a Dipendenti

Qualunque bene

Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili

Acquisto: Iva indetraibile

Cessione: Fuori campo art.2 co.2 n.4) DPR n.633/72

Da Professionisti a chiunque

Beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82

Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (art.54, co.5, DPR n.917/86)

Acquisto: Iva detraibile

Cessione: Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

Beni di costo unitario superiore a € 25,82 ma inferiore o pari a € 50

Acquisto: Iva indetraibile

Cessione: Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72

Beni di costo unita-rio superiore a € 50

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

 
August 2019
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