tassazione per trasparenza |
![]() |
![]() |
![]() |
Scritto da Administrator | |||||
Mercoledì 10 Dicembre 2014 18:33 | |||||
Oggetto: OPZIONE PER IL REGIME DELLA C.D. “PICCOLA” TRASPARENZA
Entro il termine del 31 dicembre 2014 le persone fisiche socie di società di capitali (con soci in numero non superiore a 10) o di società cooperative a responsabilità limitata (con soci in numero non superiore a 20) possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art.116 Tuir con riferimento al triennio 2014 - 2016. Si ricorda che, entro lo stesso termine, va rinnovata l’opzione anche da parte di quelle persone fisiche che hanno aderito per il triennio 2011 - 2013 e intendono continuare ad applicare tale regime anche per il successivo triennio 2014 - 2016. L’opzione infatti non si rinnova automaticamente ma è richiesta una specifica conferma.
Regime previsto per società di capitali partecipate esclusivamente da persone fisiche (art.116 Tuir) Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle Srl e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società. Al pari delle società di persone, il reddito sarà tassato in capo ai soci indipendentemente dall’effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d’altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d’imposta successivi alla vigenza dell’opzione) le riserve alimentate con utili conseguiti in vigenza dell’opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.
Requisiti Si elencano di seguito i requisiti necessari per esercitare l’opzione di cui all’art.116 Tuir, ossia per aderire al regime riservato alle Srl e alle società cooperative:
Lo Studio resta a disposizione, oltre che per seguire gli adempimenti in caso di opzione, anche per valutare preventivamente i rischi e i benefici derivanti dall’applicazione della presente disciplina. Distinti saluti |