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tassazione per trasparenza PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Mercoledì 10 Dicembre 2014 18:33

Oggetto: OPZIONE PER IL REGIME DELLA C.D. “PICCOLA” TRASPARENZA

Entro il termine del 31 dicembre 2014 le persone fisiche socie di società di capitali (con soci in numero non superiore a 10) o di società cooperative a responsabilità limitata (con soci in numero non superiore a 20) possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art.116 Tuir con riferimento al triennio 2014 - 2016.

Si ricorda che, entro lo stesso termine, va rinnovata l’opzione anche da parte di quelle persone fisiche che hanno aderito per il triennio 2011 - 2013 e intendono continuare ad applicare tale regime anche per il successivo triennio 2014 - 2016. L’opzione infatti non si rinnova automaticamente ma è richiesta una specifica conferma.

 

Regime previsto per società di capitali partecipate esclusivamente da persone fisiche (art.116 Tuir)

Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle Srl e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

Al pari delle società di persone, il reddito sarà tassato in capo ai soci indipendentemente dall’effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d’altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d’imposta successivi alla vigenza dell’opzione) le riserve alimentate con utili conseguiti in vigenza dell’opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

 

Vantaggi

I principali vantaggi derivanti dall’opzione sono i seguenti:

  • se i soci hanno un’aliquota marginale Irpef inferiore a quella Ires (ad oggi il 27,5%) si ottiene una riduzione della tassazione complessiva;
  • si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (si ricorda infatti che il dividendo distribuito partecipa, seppure parzialmente, al reddito complessivo del socio se la partecipazione è qualificata oppure è tassato con una sostitutiva del 26% se la partecipazione è non qualificata);
  • si migliorano gli indici reddituali della società e quindi le analisi poste in essere dal sistema bancario (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l’utile risulta formalmente più elevato);
  • incrementando il reddito dichiarato dal socio, si allontanano rischi di eventuali verifiche fiscali legate alle manifestazioni della capacità di spesa del socio stesso (redditometro e spesometro).

Svantaggi

L’opzione per il regime presenta anche degli svantaggi (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l’opzione):

  • poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;
  • sotto il profilo tributario i soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società (al contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, solo la società è responsabile per le imposte da questa dovute).

Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta sintonia tra i soci.

Requisiti

Si elencano di seguito i requisiti necessari per esercitare l’opzione di cui all’art.116 Tuir, ossia per aderire al regime riservato alle Srl e alle società cooperative:

  • volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l’applicazione degli Studi di settore;
  • compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (Srl) o 20 (cooperative);

 

Per aderire al regime è necessario porre in essere i seguenti adempimenti:

  • raccogliere il consenso di tutti i soci, mediante comunicazione da inviarsi alla società (a tal fine è possibile utilizzare il fac simile allegato);

inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il 31.12, una comunicazione da parte della società trasparente (adempimento di cui si occuperà lo Studio una volta raccolte le adesioni di tutti i soci).

 

 

Lo Studio resta a disposizione, oltre che per seguire gli adempimenti in caso di opzione, anche per valutare preventivamente i rischi e i benefici derivanti dall’applicazione della presente disciplina.

Distinti saluti

 
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