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Studio Lupotti

Superammortamenti 2016 PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Venerdì 05 Febbraio 2016 18:12

Oggetto: I “SUPER AMMORTAMENTI” PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

 

 

Al fine di incentivare gli investimenti in beni strumentali la Legge di Stabilità prevede un’agevolazione che consente una maggiore deduzione del costo sostenuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi. Tale previsione si presenta già da subito più interessante rispetto alle ultime agevolazioni “Tremonti”, in quanto non vi sono particolari limitazioni circa i beni agevolabili (gli immobili sono comunque esclusi) e non vi è la necessità di fare raffronti con gli investimenti realizzati nel passato (quindi ogni bene acquistato, che rispetti i requisiti, dà diritto ad un beneficio fiscale).

Da notare che non vi è un alcuna disposizione che colpisca le dismissioni: se un bene agevolato viene ceduto, semplicemente cessa di dare il vantaggio fiscale, nel senso che, non essendo più stanziati ammortamenti, non vi sarà alcun ulteriore bonus da beneficiare.

 

Il funzionamento dell’agevolazione

L’articolo 1, comma 91 stabilisce che: “Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.”

In altre parole, possiamo affermare quanto segue:

  • il costo del bene viene aumentato del 40% al fine del calcolo degli ammortamenti, deduzione che viene calcolata in via extracontabile. Considerando un bene di costo 100 con aliquota di ammortamento del 20%, ogni anno saranno stanziati a conto economico ammortamenti per 20, in quanto tali deducibili; in aggiunta sarà possibile beneficiare di una ulteriore deduzione di 8, quale variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi;
  • il bonus riguarda anche i beni utilizzati in forza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine il canone di leasing viene maggiorato del 40%: la norma non è chiara sul punto, ma si ritiene che la maggiorazione riguardi solo la quota capitale e non anche la quota interessi. Come nel caso degli ammortamenti, anche per i leasing la maggiore deduzione viene beneficiata con una variazione in diminuzione direttamente nel modello Unico;
  • sono invece esclusi dall’agevolazione i beni utilizzati ad altro titolo, quali il noleggio, la locazione, il leasing operativo, etc..

Per esplicita previsione normativa il beneficio interessa le imposte sui redditi, quindi sia l’Irpef che l’Ires.

 

I beni agevolabili

Dal punto di vista oggettivo, ossia per l’individuazione degli investimenti agevolabili, occorre osservare che l’agevolazione riguarda solo i beni materiali (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.) e che siano strumentali (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita). La norma richiede che l’aliquota di ammortamento del bene sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.

 

Sono invece quindi esclusi dal bonus:

  • i fabbricati di ogni tipo (quindi sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati nell’attività), nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l’aliquota di ammortamento è del 10%),
  • sono inoltre esclusi i beni indicati nell’allegato 3 alla Legge di stabilità, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (ad esempio condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei, etc.)

La norma nulla dice al riguardo, ma pare possibile riconoscere l’agevolazione anche ai beni costruiti in economia, ossia quelli realizzati dalla stessa impresa.

 

La norma richiede che, per beneficiare dell’agevolazione, i beni strumentali siano nuovi.

In attesa di indicazioni sul punto, per il requisito della novità pare lecito riferirsi ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia in merito all’agevolazione “Tremonti”, secondo la quale si considerano beni nuovi, in particolare:

  • I beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione);
  • I beni destinati all’esposizione (show room);
  • per i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati, il requisito della novità sussiste se viene fornita un’attestazione in merito alla irrilevanza del componente usato rispetto all’insieme (prevalenza dei componenti nuovi rispetto a quelli usati).

 

Soggetti interessati

Sotto il profilo dei soggetti che possono beneficiare del bonus, va notato che questo viene riconosciuto:

  • sia a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, tanto in forma individuale quanto in forma collettiva (società di persone o società di capitali),
  • sia a favore dei soggetti che producono reddito di lavoro autonomo.

 

Il periodo agevolato

Viene fissata una finestra temporale entro la quale occorre realizzare l’investimento: relativamente all’ambito temporale di applicazione la norma è chiara nell’affermare che l’agevolazione compete per i beni acquisiti nell’intervallo temporale che va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, ricordando che:

  • per i beni acquisiti in proprietà si deve aver riguardo alla data di consegna o spedizione, tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l’agevolazione (ad eccezione delle clausole di riserva della proprietà e delle locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, che ai fini fiscali sono irrilevanti);
  • per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, la regola è l’ultimazione della prestazione (con conseguente differimento del momento in cui il bene è agevolato), a meno che il contratto non preveda la liquidazione di SAL definitivi nel qual caso rileva l’importo di tali SAL liquidati;
  • per i beni in leasing, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all’utilizzatore (risultante dal verbale di consegna).

Autovetture

La norma agevolativa interviene anche in merito alla deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli automezzi di cui all’articolo 164, lettera b), Tuir (ossia quelli ad uso promiscuo, caratterizzati dalla presenza un tetto superiore al costo fiscalmente rilevante).

Focalizzando l’attenzione sulle autovetture, l’agevolazione si applica non direttamente sulle quote di ammortamento o sui canoni, bensì incrementando del 40% la soglia massima di costo fiscalmente rilevante per gli automezzi di cui alla lettera b), articolo 164, ossia:

  • i veicoli ad uso promiscuo (non assegnati ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta) con innalzamento del tetto di rilevanza da 18.076 euro a 25.306 euro;
  • per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, l’innalzamento da 25.823 euro a 36.152 euro.

Su tali nuove soglie si calcola la percentuale di ammortamento, alla quale applicare le percentuali di rilevanza, rispettivamente del 20% e del 80%. Il beneficio appena descritto interessa anche i beni in leasing, posto che nel calcolo del canone deducibile occorre tenere in considerazione il limite massimo di rilevanza fiscale del bene.

Per quanto riguarda i veicoli

  • di cui alla lettera a), articolo 164 (veicoli esclusivamente strumentali deducibili al 100%),
  • nonché quelli di cui alla lettera b-bis) dello stesso articolo 164 (veicoli assegnati in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta deducibili al 70%)

si applicano le regole previste per gli altri beni strumentali, ossia l’incremento del 40% il costo di acquisizione, su cui calcolare gli ammortamenti.

 

Plusvalenze e manutenzioni

Va evidenziato, infine, come L’incremento del costo fiscale del bene abbia effetto solo su ammortamenti e canoni di leasing, mentre non avrà alcuna rilevanza nel calcolo di plusvalenze e minusvalenze in sede di cessione del bene. Quando il bene sarà ceduto occorrerà calcolare plus e minus come se la presente disciplina non fosse esistita.

Allo stesso modo, l’incremento del costo fiscale del bene non ha alcun effetto neppure sul calcolo del plafond per la deduzione delle spese di manutenzione e riparazione.

 
Circolare 14/E Reverse Charge PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Venerdì 10 Aprile 2015 13:53

Oggetto: L’AGENZIA PUBBLICA L’ATTESA CIRCOLARE ESPLICATIVA IN TEMA DI REVERSE CHARGE

 

 

Con la Circolare n.14/E del 27 marzo scorso l’Agenzia delle Entrate pubblica finalmente gli attesi chiarimenti in merito alle nuove ipotesi per le quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge, già in vigore a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015.

La Circolare commenta, quindi, le seguenti ipotesi introdotte all’interno del comma 6 dell’art.17 del Decreto Iva ad opera della Legge di Stabilità 2015:

  • lett. a-ter) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
  • lett. d-bis) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'art.12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
  • lett. d-ter) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
  • lett. d-quater) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art.7-bis, co.3, lett. a).

Nessuna precisazione, invece, relativamente all’ipotesi contemplata dalla nuova lett. d-quinquies) del citato art.17; tale ipotesi, riferita alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3) è infatti subordinata alla necessaria autorizzazione da parte del Consiglio UE, che peraltro pare intenzionato a non concederla.

Altra fattispecie interessata dalla circolare in commento è quella relativa all’applicazione del reverse charge per le cessioni di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo” prevista dall’art.74, co.7, del decreto Iva così come modificato legge di Stabilità 2015 e anch’essa decorrente dal 1° gennaio 2015.

 

Errori senza sanzioni

Il primo importante chiarimento riguarda la cosiddetta “clausola di salvaguardia” e cioè le previsioni destinate ai comportamenti tenuti dai contribuenti dal 1° gennaio 2015 e fino al 26 marzo 2015 (giorno che precede l’emanazione della presente circolare). Sul punto la C.M. n.14/E precisa opportunamente che “sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi”.

Non è quindi necessario, alla luce di quanto stabilito dalla richiamata circolare, modificare eventuali comportamenti pregressi che alla luce dei presenti chiarimenti si fossero rivelati errati.

Vediamo ora di esaminare i tre macro argomenti nei quali è suddivisa la circolare: reverse charge nel settore edile, nel settore energetico e nella cessione dei pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

 

Reverse charge nel settore edile

a-ter) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici

È questa la fattispecie di maggior frequenza e nella quale i chiarimenti erano molto attesi da parte degli operatori. Due sono i principi espressi nel documento di prassi e che vanno evidenziati:

 

1° PRINCIPIO

 

per l’individuazione delle prestazioni di cui alla lettera a-ter) si deve fare riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007 (detto criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici)

 

2° PRINCIPIO

 

il Legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, ha sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili.

 

In applicazione dei suddetti principi, la Circolare n.14/E ha precisato che:

  • devono ricomprendersi nell’ambito applicativo della norma in commento anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4;
  • sono escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.);
  • devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile;
  • il sistema dell’inversione contabile si applica, a prescindere dalla circostanza che:

­   le prestazioni siano rese dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;

­   le prestazioni siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

­   dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti;

­   dalla tipologia di attività esercitata

  • devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

Vediamo ora di sintetizzare i chiarimenti in relazione a ciascuna delle prestazioni interessate dalla norma.

 

Servizi di pulizia negli edifici

Sono da ricomprendere le prestazioni relative alle attività classificate come servizi di pulizia dalla Tabella ATECO2007, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad edifici:

-    81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;

-    81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.

Devono intendersi escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.

Demolizione di edifici

Sono da ricomprendere le prestazioni relative alla seguente attività classificata dalla Tabella ATECO2007:

-    43.11.00 Demolizione

Installazione di impianti relativi ad edifici

Sono da ricomprendere le prestazioni relative alle seguenti attività classificate dalla Tabella ATECO2007:

-    43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);

-    43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);

-    43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;

Installazione di impianti relativi ad edifici

-    43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);

-    43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

-    43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;

-    43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;

-    43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).

Problema delle manutenzioni

Il fatto che l’Agenzia richiami espressamente nei codici ATECO2007 anche le manutenzioni e le riparazioni fa ritenere che anche per tali prestazioni sia da applicare il meccanismo del reverse charge.

Completamento di edifici

Ai fini dell’individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di “completamento di edifici” soccorrono le classificazioni fornite dai seguenti codici attività ATECO 2007:

-    43.31.00 Intonacatura e stuccatura;

-    43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;

-    43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;

-    43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;

-    43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;

-    43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili- muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);

-    43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. “completamento di edifici”.

Debbono ritenersi escluse dal meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 2007 43.12, in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione.

 

Presenza di unico contratto comprendente pluralità di prestazioni

In presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.

 

Presenza di contratto unico di appalto con prestazioni soggette a reverse

Negli appalti aventi ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art.3 c.1 lett. c) e d), del d.P.R. n.380/01, “In una logica di semplificazione, l’Agenzia ritiene che, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge”.

 

Reverse charge nel settore energetico (lettera a-ter)

d-bis) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'art.3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'art.12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

d-ter) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

d-quater) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art.7-bis, co.3, lett.a);

In relazione a tali fattispecie vai in primis ricordato che si tratta di una misura di carattere temporaneo in quanto l’art.199-bis della Direttiva 112/2006 consente di estendere il meccanismo del reverse charge alle operazioni sopra elencate per una durata non inferiore a due anni e non oltre la data del 31 dicembre 2018.

La Circolare n.14/E precisa che nell’ambito applicativo della norma vanno ricompresi i certificati che hanno finalità di incentivazione dell’efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità alle finalità e agli obiettivi della Direttiva n.2003/87/CE, quali ad esempio:

  • i certificati verdi
  • i titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi)
  • le garanzie di origine.

Pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto i titoli sopra richiamati sono soggetti all’applicazione del reverse charge ai sensi dell’art.17, co.6, lettera d-ter), del Decreto Iva.

L’Agenzia inoltre ritiene che debbano essere compresi nell’ambito applicativo della lettera d-ter) anche le:

  • unità di riduzione delle emissioni (ERU) e
  • le riduzioni certificate delle emissioni (CER).

 

c Settore delle fonti rinnovabili

Come affermato nella lettera d-quater) l’estensione del reverse charge riguarda le cessioni di gas e di energia elettrica al “soggetto passivo-rivenditore” inteso come “un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica (…) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile” (articolo 7-bis), co.3, lett. a) d.P.R. n.633/72).

Sul punto la Circolare n.14/E precisa che

  • restano escluse dall’ambito applicativo della disposizione in commento le cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un consumatore finale;
  • il meccanismo del reverse charge non può ritenersi applicabile alle cessioni di GPL, in quanto le stesse non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connesse a tale sistema.

 

Reverse charge nella cessione dei pallets

Art.74, co.7 d.P.R. n.633/72 “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo”

 

La Circolare n.14/E sul punto precisa che non è richiesta – come nel caso dei rottami - la condizione che i beni in questione (pallets) siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente, nel caso che qui interessa, che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo. Con la locuzione “cicli di utilizzo successivi al primo”, il Legislatore ha voluto fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo e conseguentemente, tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate al regime dell’inversione contabile.

Infine, la Circolare n.14/E, dopo aver esaminato le singole fattispecie, affronta diverse aspetti applicativi della disciplina che vengono di seguito sintetizzati in forma di rappresentazione schematica.

 

Rapporto tra split payment e reverse

La norma prevede espressamente che le disposizioni relative allo split payment non si applicano qualora l’ente pubblico sia debitore di imposta. I servizi resi alla Pubblica Amministrazione, soggetti al meccanismo dell’inversione contabile, sono unicamente quelli che vengono acquistati da quest’ultima nell’esercizio della propria attività economica.

Applicazione reverse da parte di società consorziate

Qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile alla disciplina del reverse charge, tale modalità di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, è applicabile anche da parte delle società consorziate per le prestazioni rese al consorzio.

Reverse e regime iva per cassa

L’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, costituendo una deroga alle modalità ordinarie di assolvimento dell’imposta, esclude, quindi, l’applicabilità del regime di cash accounting. Pertanto, qualora i soggetti che abbiano optato per l’Iva per cassa, dal 1° gennaio 2015, pongano in essere operazioni che, per effetto e delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, rientrano nel meccanismo del reverse charge, relativamente a tali operazioni non potranno più applicare per il regime di cash accounting.

Reverse e nuovo regime forfettario

Non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario (si rinvia a Circolare n.37/E/06 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei “minimi”).

Qualora, invece, tali soggetti acquistino beni o servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’imposta a debito.

Acquisti promiscui da parte di enti non commerciali

Per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell’ente, assoggettabile al meccanismo dell’inversione contabile, da quella imputabile all’attività istituzionale, anche in presenza di unico corrispettivo riferibile ad un contratto, occorrerà far riferimento a criteri oggettivi quali, ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all’entità del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale degli edifici interessati, etc..

Reverse nei casi di utilizzo del plafond

Con un’interpretazione per certi versi criticabile la Circolare n.14 ha precisato che in caso di emissione di lettera di intento da parte dell’esportatore abituale con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell’inversione contabile di cui all’art.17, co.6 d.P.R. n.633/72, troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. Dette operazioni, pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi del citato l’art.17, co.6 d.P.R. n.633/72 e non ai sensi dell’art.8, co.1, lett. c) del medesimo d.P.R. n.633/72. Conseguentemente, per tali operazioni non potrà essere utilizzato il plafond.

Soggetti esclusi dal reverse

La Circolare n.14/E elenca, a titolo esemplificativo, una serie di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali ed essendo di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal d.P.R. n.633/72, sono esclusi dall’applicazione del reverse charge. Si tratta di:

  • produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro, di cui all’art.34 co.6 d.P.R. n.633/72;
  • esercenti attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n.640/72 ai quali, agli effetti dell’Iva, si applicano le disposizioni di cui all’art.74, co.6 d.P.R. n.633/72;
  • enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla L. n.398/91;
  • soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al d.P.R. n.633/72 che, nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro, di cui all’art.74-quater, co.5 d.P.R. n.633/72.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

 
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